Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Accordo bonario

Accordo bonario
QUESITO del 19/10/2006

Il …... è la stazione appaltante per la costruzione di un nuovo ecocentro nel comune di .... L'impresa appaltatrice ha scritto sul registro riserve per un valore superiore al 10% dell'importo da contratto. Il DL Dichiara che il Responsabile del Progetto ha 15 gg (in realtà, nel nostro caso già scaduti)per avvisare l'appaltatore dell'apertura dell'Art. 31bis, ma, nella normativa di mia conoscenza, non ho riscontrato nulla in tal proposito. Come bisogna realmente procedere?? Da quando (riserva che fa superare il 10% o relazione del DL)partono i 90 gg + 60 per l'accordo bonario?? L'Oss. LLPP mi ha suggerito di rivolgermi a voi in quanto non in grado di darmi una esauriente risposta.

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Accordo bonario - Riserve
QUESITO del 15/11/2006

Contratto d'appalto dell'aprile 2005, lavori ultimati nel maggio 2006. E' legittimo da parte del responsabile del procedimento non applicare la procedura dell'art. 31bis legge 109/94, perchè le riserve sono state apposte al registro di contabilità a lavori ultimati, in seguito alla sottoscrizione dello stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale? E' corretto in conseguenza, aver comunicato all'impresa che in relazione al tempo di insorgenza la definizione delle controversie avverrà nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 204 comma 3 del regolamento 554/94?

Accordo bonario
QUESITO del 22/06/2006

Sulle somme riconosciute a seguito di accordo bonario, e quindi a titolo transattivo, si appliva l'iva nella medesima misura dei lavori a cui l'accordo bonario si riferisce, o tali somme sono iva esenti ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 ?

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Con riferimento all’accordo bonario in materia di lavori pubblici, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/06, premesso che il contratto principale è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, si chiede se necessariamente il verbale di accordo bonario debba essere stipulato nella medesima forma del contratto principale oppure in relazione dell’importo possa essere stipulato anche in forma di scrittura privata.

PERIZIA DI VARIANTE
QUESITO del 12/06/2009

Realizzazione marciapiede San Francesco - Pace importo contratto € 183.026,41 netti liquidati ad oggi n. 6 stati di avanzamento senza riserve per un totale di € 174.294,00 netti, dopo la liquidazione del 6° stato di avanzamento non risultano più eseguiti lavori, Proposta perizia di variante dal D.L. per un importo netto di € 8.216,30 la ditta firma la perizia con riserva chiedendo circa € 80.000,00 per lavori eseguiti in variante al progetto il RUP propone il rigetto delle riserve presentate in quanto non tempestive soggette quindi a decadenza ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.M. 145/2000 L'impresa propone di avviare procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs 163/2006 Si chiede pertanto se sia possibile rigettare la proposta di accordo bonario alla luce della manifesta infondatezza delle riserve presentate?

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Oggetto: appalto di lavori di importo < 10.000.000 €, con collaudatore in corso d'opera incaricato. In sede di sottoscrizione del registro di ocntabilità, al 1° SAL, l'impresa ha iscritto delle riserve per un ammontare presunto maggiore al 10% dell'importo contrattuale. Il RUP ha acquisito la relazione riservata del D.L. di cui al comma 3. 1) Il RUP, al fine di procedere (senza l'ausilio della commissione, essendo in questo caso facoltativa) alla valutazione dell'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza, può richiedere legittimamente al collaudatore in corso d'opera (in possesso della copia dei cocumenti contabili, contenenti riserve impresa e controdeduzioni della D.L.) di esprimere un parere in merito a dette riserve? Più in generale, rientra tra i compiti istituzionali del collaudatore l'obbligo di esprimersi sulle riserve iscritte dall'impresa in corso d'opera, soprattutto in particolare a seguito di specifica richiesta del RUP? 2)Inoltre, si richiede se nel caso di valutata inammissibilità di una o piu riserve, per cui l'importo delle stesse si riduce ad un importo complessivo inferiore al 10% dell'importo ocntrattuale, le definizione delle riserve residue può rimandarsi in sede di conto finale o raggiunto nuovamente l'importo maggiore del 10% in occasione di altre successive riserve, oppure si deve procedere comunque con la proposta di accordo bonario?

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Collaudo - Accordo bonario
QUESITO del 30/05/2013

L’art.204, comma 3, del DPR n.554/1999 stabilisce che “la stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.” Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi che la stazione appaltante, una volta ricevuti gli atti collaudo, deliberi con il medesimo provvedimento e in un’unica soluzione sul collaudo e sulle domande dell’appaltatore (cioè sulle riserve). D’altra parte l’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 (commi 6 e ss.) stabilisce che, a prescindere dall’importo delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di collaudo il responsabile del procedimento attiva la procedura di accordo bonario. È evidente che i tempi di tale procedura, anche se tempestivamente attivata, sono incompatibili con i 60 giorni indicati dall’art. 204 del D.P.R. n.554/1999 come termine per la deliberazione della stazione appaltante, come sopra descritto. Viene pertanto chiesto-qualora venga attivata tempestivamente la procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve a seguito della ricezione del certificato di collaudo- se la stazione appaltante debba rinviare la deliberazione di cui all’art. 204 del DPR 554/1999 al momento dell’esito dell’accordo bonario o se piuttosto debba deliberare entro 60 giorni solo sulle risultanze del certificato collaudo (e pagare all’impresa il credito ivi indicato), adottando un ulteriore provvedimento successivamente all’esito dell’accordo bonario

Buon giorno, la mia stazione appaltante sta per sottoscrivere un accordo bonario con una cessionaria del credito di un nostro contratto di servizi un atto transattivo avente ad oggetto interessi moratori per ritardo nei pagamenti ex d.lgs. 232/2002. In questo caso dobbiamo procedere a richiedere un nuovo CIG all’ANAC quale obbligo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
Grazie mille per la collaborazione e buon lavoro